CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVI LEGISLATURA
LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 2019, N. 9
Misure a favore di lavoratori destinatari di misure di licenziamento collettivo. Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2018 (Legge di stabilità 2019).
Art. 1
Modifiche al comma 38 dell’articolo 6 della legge regionale n. 48 del 2018
(Programma di interventi a favore di lavoratori)
1. Il comma 38 dell’articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), è sostituito dal seguente:
“38. È autorizzata, per l’anno 2019, la spesa di euro 4.700.000 e per l’anno 2020 la spesa di euro 310.000 per l’attuazione di un programma di interventi a favore dei lavoratori ex Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri e Ottana Energia e S&B Olmedo, già cessati dagli ammortizzatori sociali o in cessazione entro il 2020, destinatari di procedura di licenziamento collettivo. Il programma riconosce ai lavoratori di cui al primo periodo la possibilità di fruire alternativamente di una delle seguenti misure: un contributo economico una tantum a compensazione della ridotta rioccupazione nel periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e il mese completo precedente all’approvazione della presente legge; l’impiego nei cantieri del programma LavoRas, previsto nell’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2018, e successive modifiche ed integrazioni. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente comma (missione 15 – programma 03 – titolo 1).”.
Art. 2
Interventi a favore dei lavoratori dell’area industriale di Portovesme
1. Una quota pari a euro 500.000 delle risorse di cui all’articolo 6, comma 23, della legge regionale n. 48 del 2018, iscritte in conto della missione 15 – programma 03 – titolo 1 – capitolo SC06.1608 è destinata, per l’anno 2019, all’attivazione di nuovi cantieri, della durata di sei mesi, indirizzati ai lavoratori già impegnati nell’attività di cui all’azione 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 69/23 del 23 dicembre 2016.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, pari a euro 4.700.000 per l’anno 2019 e a euro 310.000 per l’anno 2020, si fa fronte, rispettivamente:
a) per l’anno 2019, mediante utilizzo delle risorse già stanziate per le medesime finalità nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2019-2021 in conto della missione 15 – programma 03 – titolo 1 – capitolo SC08.7893;
b) per l’anno 2020, mediante incremento di euro 310.000 delle risorse di cui alla missione 15 – programma 03 – titolo 1 – capitolo SC08.7893 e pari riduzione di quelle iscritte in conto della missione 15 – programma 03 – titolo 1 – capitolo SC06.1608.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, quantificati in euro 500.000 per l’anno 2019, si fa fronte mediante pari utilizzo delle disponibilità finanziarie iscritte per l’anno 2019 in conto della missione 15 – programma 03 – titolo 1 – capitolo SC06.1608.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).